Assicurazioni

TFM: Cos’è? Si può dedurre?

 Facciamo chiarezza.

Per trattamento di fine mandato (TFM) si intendono quelle indennità che le società possono erogare ad un proprio amministratore al termine della sua carica.

Tale eventuale erogazione non trova una specifica definizione civilistica, a differenza del TFR, ex articolo 2120 del codice civile, ma risulta talora presente nella pratica aziendale. Ciò comporta la sua non obbligatorietà, scaturendo dunque la stessa da un accordo tra le parti.

Il TFM verrà erogato al termine del mandato di amministratore componendosi, tuttavia, in quote annue, sotto forma di apposito ammortamento presente nel bilancio societario.

Trattasi, quindi, di una voce di costo che deve essere imputata per competenza annuale di maturazione, andandosi ad accumulare in un apposito fondo presente tra i debiti dello stato patrimoniale.

Ed è proprio in tema di costo aziendale e di conseguenza di deducibilità che vogliamo porre la nostra attenzione in questo intervento.

Più volte la giurisprudenza in questi anni si è trovata ad esprimersi sulla deducibilità del TFM ed in particolare sul quantum, ribadendo ancora una volta il principio che:

“L’indennità di fine mandato (TFM), seppur sostanzialmente assimilabile al trattamento di fine rapporto previsto per i lavoratori dipendenti, non soggiace alle stesse regole fiscali e civilistiche.

Ma, mentre per il TFR sia la normativa civilistica che quella fiscale (c.c. art 2120 e D.P..R. 917/1986, art. 105) disciplinano e limitano la quota annuale di accantonamento deducibile (retribuzione annua diviso 13,5%) per il TFM non vi è alcuna norma di riferimento che limiti l’ammontare della quota deducibile”.

Le controversie con l’Agenzia delle Entrate nascono da una errata interpretazione del rinvio ad opera dell’articolo 105, comma 4 del Tuir il quale prevede come le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo valgono anche per gli accantonamenti relativi all’indennità di fine rapporto, fra i quali, quindi, rientrano anche gli accantonamenti per fine mandato.

Il rinvio alle leggi applicabili per il TFR, deve essere inteso, secondo l’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che anche l’accantonamento al TFR soggiace ai limiti precisi di deducibilità previsti per il TFM, ovvero non in misura superiore al 13,5% dell’ammontare dei compensi previsti annualmente.

In particolare la questione controversa era: per gli amministratori di una società non era stato previsto un emolumento su base annua, così era impossibile procedere a determinare il 13,50% del compenso annuo quale quota deducibile.

La società, nella veste di contribuente, affermava come il rinvio contenuto nel quarto comma dell’articolo 105 del Tuir, stava esclusivamente a significare che era ammesso l’accantonamento della quota di TFM, ma senza una totale generale applicazione degli altri elementi determinativi di pertinenza esclusiva dei lavoratori dipendenti.

Insisteva nell’affermare come per il TFM non vi era nessuna norma specifica che imponeva un limite pari al 13,50% degli emolumenti annui all’accantonamento del TFM, come invece era previsto per il TFR.

Il quantum accantonabile pertanto soggiace alla sola pattuizione tra le parti, le quali sono libere di stabilire l’ammontare con una previsione statutaria o in fase di delibera dell’assemblea dei soci. L’unico limite che viene posto alla deducibilità fiscale è che il diritto a percepire tale indennità derivi da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Pertanto, il TFM è deducibile per quota stabilita per anno in base al principio di competenza e l’accostamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate circa il TFR deve ritenersi incoerente, stante il fatto che il rapporto dell’amministratore con la società è inquadrabile come mandato e non come rapporto di lavoro subordinato.

Concetto principale che ne consegue è quello della deducibilità e della insindacabilità di tale costo da parte dell’Agenzia delle Entrate, non prevedendo in alcun modo il richiamo ad un parametro da utilizzare nella valutazione dell’entità di tali compensi.

L’ Agenzia delle Entrate non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come TFM agli amministratori di società di persone.

Tali somme sono deducibili come costi, sicché nel sistema attuale la spettanza e la deducibilità degli emolumenti a favore degli amministratori è determinata dal solo consenso che si forma tra le parti senza che all’ufficio delle Entrate sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.

Hai dei dubbi o vuoi semplicemente approfondire l'argomento?

Commenta

Chatta con noi!
Ciao! Come possiamo aiutarti?