Assicurazioni

Tutela legale e responsabilità civile: quali sono le differenze?

 
Affrontiamo un argomento un po’ più tecnico e analizziamo i confini distintivi tra il rischio di tutela legale (art. 173 c.d.a.) e la responsabilità civile (art. 1917 comma 3 c.c.).

 

L’assicurazione di tutela legale ha presupposti, natura e disciplina diverse dall’assicurazione della responsabilità civile.

 

L’assicurazione di tutela legale è definita dall’articolo 173 del codice delle assicurazioni come “il contratto in virtù del quale l’impresa di assicurazione si obbliga a prendere a carico le spese legali e/o peritali e a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede

extragiudiziale, sia dal lato attivo che passivo, allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.

 

Anche l’assicuratore della responsabilità civile, tuttavia è tenuto, ai sensi dell’articolo 1917, comma 3 del codice civile, “a tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza legali, ossia sostenute per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo, nei limiti del 25% del massimale. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali di resistenza si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

 

Dunque anche l’assicurazione della responsabilità civile copre per legge il rischio di dover sostenere spese legali di resistenza o dal lato passivo.

 

Per cui, se la medesima persona stipula un contratto di assicurazione che copre sia la propria responsabilità civile (ai sensi dell’art. 1917 co. 3 c.c.) sia il rischio di sostenere esborsi per spese legali (ai sensi art. 173 c.d.a assicurazione contro il rischio di insorgenza debito per spese legali o peritali), ricorre una tipica ipotesi di assicurazione c.d. multirischio.

 

La contestuale stipula delle due coperture, non potendosi derogare in senso più sfavorevole all’assicurato all’art. 1917, comma terzo c.c. (stante il divieto stabilito dall’art. 1932 c.c.), avrà per effetto che:

  • Le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo costituiscono un rischio coperto dall’assicurazione di responsabilità civile, ex art. 1917 co, 3 c.c., nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
  • L’assicurazione di tutela legale coprirà di norma – salvo diversa delimitazione del rischio – le restanti spese legali, e cioè:
  1. le spese legali (attive) , cioè sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
  2. le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
  3. le spese legali extragiudiziali;
  4. le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c.

 

Da un punto di vista “qualitativo” , la distinzione tra assicurazione contro la responsabilità civile , ex art. 1917 c.c. e tutela legale , ex art. 173 c.d.a, si rinviene nella diversa operatività, ossia nel contratto di responsabilità civile, ex art. 1917 c. 3 c.c.,

l’assicurato non può rifiutare di farsi assistere dai legali dell’assicurazione.

 

Infatti in caso di patto di gestione della lite e correlativa previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall’assicurato, si realizza lo scopo voluto dall’art. 1917 c.c., comma 3 – che è quello di tenere indenne l’assicurato delle spese di resistenza in giudizio – e la clausola di diniego del rimborso, ove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, costituisce un corollario ragionevole del patto di gestione della lite, volto a tutelare il sinallagma contrattuale tra le parti.

 

Quindi, l’offerta della difesa tecnica all’assicurato, esclude il diritto al rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per il pagamento di legali diversi da quelli designati e quindi offerti dalla compagnia.

 

Inoltre, le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l’assicuratore è tenuto a rifondere all’assicurato, entro i limiti definiti dalla disposizione normativa richiamata dall’art. 1917 co. 3 c.c., sul solo presupposto che l’assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite ed a condizione, tuttavia, tra altro, che le spese di resistenza sostenute dall’assicurato non siano state superflue o eccessive e che l’assicurato abbia anche un interesse a resistere a quel giudizio.

 

Si aggiunge che la polizza rc ex art. 1917 c.c., copre tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte durante l’operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata (modello loss occurrence o act committed).

Viceversa, l’assicurazione di tutela legale (art. 173 cda) potrebbe essere soggetta alle c.d. clausole economico-normativo claims made (“clausole a richiesta fatta”) , che rappresentano una deroga al modello assicurativo della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 c. 1 c.c.

 

Quindi, nel sistema di tutela legale ex art. 173 c.d.a., la copertura nella prassi del rischio opera solo nel caso in cui la richiesta risarcitoria del danneggiato (il cosiddetto “claim”) sia formulata nel periodo di vigenza della polizza.

Mentre nel modello codicistico, ex art. 1971 c.c. , sono coperte tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte durante l’operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata (modello loss occurrence o act committed).

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